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Caccia

L’attività venatoria nella Regione Abruzzo è regolata dalla Legge Regionale n. 10 del 28 gennaio 2004.
Tale attività può  essere  esercitata  da  chi  abbia  compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito di:

  1. licenza convalidata di porto di fucile per uso caccia;
  2. polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi derivante dall’uso delle armi;
  3. polizza assicurativa per gli infortuni corredati all’esercizio dell’attività venatoria;
  4. tesserino venatorio regionale;
  5. tesserino di abbattimento;
  6. attestato di versamento della tassa regionale di concessione.